Piemont- Regionalstatut Nr. 1 vom 04.03.05
ARTIKEL 7
(Patrimonio culturale)
1. La Regione valorizza le radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare, salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura.
2. La Regione coopera con lo Stato, nei limiti e con le modalità previste dalla legge statale, alla tutela dei beni culturali.
3. La Regione salvaguarda le minoranze culturali e religiose nel rispetto delle diversità.
4. La Regione tutela e promuove l'originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser.
5. La Regione valorizza il legame con la comunità dei piemontesi nel mondo, sostiene i rapporti culturali ed economici, favorisce il più ampio processo di conservazione delle radici delle identità storico-piemontesi."
Esiste anche una legge specifica in materia di "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte" (Legge Regionale n. 11 del 7 aprile 2009).
La legge ha avuto un giudizio di illegittimità costituzionale per quanto riguarda il rimando alla così definita "lingua piemontese" nell'articolo 1, per cui può essere utile e opportuno inserire (così come avviene sul sito stesso della Regione Piemonte) l'articolo nella forma in cui te lo riporto qui sotto:
ARTIKEL 1
(Finalità )
1. La Regione, nello spirito degli articoli 3, 6 e 9 della Costituzione ed in attuazione degli articoli 4 e 7 dello Statuto, tutela e valorizza [la lingua piemontese,] l'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, promuovendone la conoscenza. Nota: la Corte Costituzionale con sentenza n. 170/2010 dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'articolo 1, limitatamente alle parole "la lingua piemontese,".
2. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di tutela e valorizzazione della storia e della cultura regionale e lo conforma ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione, nonché a quelli che sono alla base degli Atti internazionali in materia, in particolare della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992, e della Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995.
3. La Regione si attiene alle procedure delineate dall' articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), relativamente agli ambiti territoriali."