Friuli-Venzia Giulia - Legge reg. No. 20 dal 20.11.2009
ARTIKEL 1
(Finalita')
1. Nel rispetto dei principi costituzionali, delle convenzioni di diritto internazionale, della normativa comunitaria e statale, la Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e concorre a tutelare e valorizzare, come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano, le minoranze di lingua tedesca presenti nel territorio regionale.
2. Il territorio in cui insistono le minoranze di lingua tedesca presenti in regione, e' definito ai sensi dell' articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), dalla delibera del Consiglio provinciale di Udine 26 aprile 2001, n. 32 (Delimitazione dell'ambito territoriale di tutela della lingua e cultura delle popolazioni germaniche in Provincia di Udine), dalla delibera della Giunta regionale 3 agosto 2001, n. 2680 (Ricognizione dei territori delimitati dalla regione ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia di tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana e delle popolazioni germanofone, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge 482/1999 ), e dalla delibera del Consiglio provinciale di Udine 23 maggio 2005, n. 10 (Delimitazione ambito territoriale di tutela della lingua e cultura germaniche in Provincia di Udine. Inserimento del Comune di Pontebba), che individuano i seguenti ambiti comunali e subcomunali:
a) Sauris/Zahre;
b) frazione Timau/Tischlbong del Comune di Paluzza;
c) Tarvisio/Tarvis;
d) Malborghetto-Valbruna/ Malborgeth-Wolfsbach;
e) Pontebba/Pontafel.
3. Nel quadro della tutela delle minoranze di lingua tedesca e' prevista la promozione e la valorizzazione delle varieta' saurana e timavese.
4. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove e sostiene iniziative pubbliche e private finalizzate a mantenere e incrementare l'uso della lingua tedesca, comprese le varieta' saurana e timavese, nei territori di cui al comma 2 .
5. La presente legge, unitamente alle disposizioni emanate a tutela delle minoranze linguistiche slovena e friulana, da' attuazione alle politiche regionali atte a valorizzare le diversita' linguistiche e culturali presenti nel territorio regionale.
ARTIKEL 2
(Principi)
1. Con la presente legge la Regione concorre, nell'ambito delle proprie competenze, all'applicazione dei principi espressi:
a) dall' articolo 6 della Costituzione ;
b) dall' articolo 3 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ;
c) dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazione Unite il 10 dicembre 1948;
d) dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952);
e) dalla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, ratificata con legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, sottoscritta a Strasburgo il 1° febbraio 1995);
f) dallo Strumento dell'Iniziativa Centro Europea per la tutela dei diritti di protezione delle minoranze, sottoscritto a Budapest il 15 novembre 1994;
g) dai documenti dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) sottoscritti dall'Italia in materia di tutela delle lingue;
h) dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992.
2. Le disposizioni della presente legge integrano e danno attuazione alla normativa statale di cui alla legge 482/1999 , all' articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482 , recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche), all' articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), e al decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), e definiscono, assieme alle norme regionali specificamente rivolte alle minoranze linguistiche slovena e friulana, le linee fondamentali delle politiche di intervento della Regione a favore delle diversita' culturali e linguistiche presenti nel proprio territorio.
ARTIKEL 3
(Rapporti internazionali con paesi europei e territori esteri di lingua tedesca)
1. Al fine di promuovere il rafforzamento e la valorizzazione delle specificita' culturali e linguistiche delle minoranze di lingua tedesca presenti nel territorio regionale, la Regione Friuli Venezia Giulia sostiene politiche e iniziative volte alla piu' ampia collaborazione con paesi europei in cui e' storicamente presente la lingua tedesca e con territori esteri ove sono presenti minoranze di lingua tedesca.
ARTIKEL 4
(Cooperazione tra minoranze linguistiche regionali. Relazioni della minoranza linguistica tedesca del Friuli Venezia Giulia con le minoranze di lingua tedesca presenti nel territorio nazionale)
1. La Regione promuove iniziative dirette a favorire la collaborazione, la comprensione e la reciproca conoscenza tra le minoranze di lingua tedesca e le minoranze linguistiche slovena e friulana presenti nel territorio regionale e le loro istituzioni, nonche' sostiene le attivita' delle associazioni che promuovono la conoscenza e la diffusione delle lingue minoritarie in ambito regionale. Le iniziative suddette possono intercorrere anche tra le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia e le minoranze linguistiche presenti in altre regioni italiane.
2. La Regione sostiene la realizzazione di progetti comuni atti alla valorizzazione delle diversita' culturali e linguistiche e al rafforzamento del concetto di interculturalita'.
3. Nelle materie di loro competenza i Comuni di cui all' articolo 1, comma 2 , possono stipulare accordi e intese con collettivita' e autorita' locali per finalita' di interesse comune, anche prevedendo la costituzione di organismi e altri soggetti di diritto pubblico e privato.
ARTIKEL 5
(Rapporti tra la Regione, la Provincia di Udine, gli enti locali e i cittadini appartenenti alle minoranze di lingua tedesca)
1. Nel territorio di cui all' articolo 1, comma 2 , negli uffici delle amministrazioni regionale, provinciale e comunale e' consentito l'uso orale e scritto della lingua della minoranza tedesca; tali uffici rispondono nella lingua della minoranza tedesca e predispongono risposta scritta in lingua italiana con allegato il testo nella lingua della minoranza tedesca, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
2. Nel territorio di cui all' articolo 1, comma 2 , gli atti ufficiali, predisposti dagli uffici delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 , destinati alla generalita' dei cittadini e quelli destinati al singolo, per uso pubblico, sono redatti in lingua italiana e possono presentare il testo anche in lingua tedesca.
3. Gli uffici delle amministrazioni regionale e provinciale e degli enti da esse dipendenti comunicano nel territorio di cui all' articolo 1, comma 2 , anche in lingua tedesca, le informazioni dirette al pubblico, nonche' quelle di specifico interesse per la minoranza, assicurandosi che le informazioni istituzionali e promozionali diffuse nel loro territorio siano pubblicate anche sulla stampa periodica in lingua tedesca.
4. I medesimi uffici possono prevedere indicazioni scritte rivolte al pubblico redatte, oltre che in lingua italiana, anche nella lingua tedesca con pari dignita' grafica.
5. I formulari e la modulistica amministrativa della Regione, della Provincia e degli altri enti locali sono predisposti dai rispettivi uffici, siti nel territorio di cui all' articolo 1, comma 2 , in modalita' bilingue, italiano e tedesco.
ARTIKEL 6
(Uffici per l'uso della lingua tedesca delle pubbliche amministrazioni)
1. Nei termini e con le modalita' previste dalla legge 482/1999 e dall' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 345/2001 , nel territorio di cui all' articolo 1, comma 2 , e' consentito l'uso orale e scritto della lingua tedesca, con le istituzioni scolastiche e gli uffici amministrativi ivi ubicati. A tale scopo, gli uffici delle pubbliche amministrazioni istituiscono uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela.
2. Per le finalita' previste all' articolo 5 e al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane ed economiche e di rafforzare nel contempo la qualita' dei rapporti internazionali con le istituzioni dei paesi di lingua tedesca, l'amministrazione regionale e quella della Provincia di Udine possono istituire un ufficio unico.
3. Per le finalita' previste al comma 1 , gli uffici delle amministrazioni comunali siti nel territorio di cui all' articolo 1, comma 2 , al fine di reperire e formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste dalla presente legge, possono stipulare convenzioni con le istituzioni scolastiche regionali, con le Universita' di Udine e di Trieste e con altri soggetti istituzionali, consorziandosi eventualmente tra di loro.
ARTIKEL 7
(Uso della lingua tedesca da parte di soggetti privati)
1. Nei territori comunali di insediamento delle minoranze di lingua tedesca della Regione, sulle insegne esposte al pubblico e in tutte le indicazioni per il pubblico, comprese le etichette sui prodotti agricoli, artigianali e industriali, e' ammesso da parte di associazioni e imprese l'uso, oltre che della lingua italiana, anche di quella tedesca.
ARTIKEL 8
(Promozione e valorizzazione delle varieta' linguistiche saurana e timavese)
1. La Giunta regionale, su proposta dei Comuni di Sauris/Zahre e Paluzza (frazione Timau/Tischlbong), sentite le associazioni locali individua i criteri e le modalita' di promozione e valorizzazione delle varieta' saurana e timavese.
ARTIKEL 9
(Nomi, cognomi e denominazioni tedesche)
1. L'amministrazione regionale e quelle degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, negli atti di loro emanazione, assicurano ai cittadini appartenenti alle minoranze di lingua tedesca la corretta scrittura dei nomi e cognomi nel rispetto dei segni diacritici dell'alfabeto tedesco.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo delle leggi e dei regolamenti regionali, nonche' degli altri atti e documenti da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, le denominazioni tedesche di Comuni e frazioni sono riportate accanto alla denominazione in lingua italiana, in conformita' al testo previsto dai rispettivi statuti comunali e nel rispetto dei segni diacritici dell'alfabeto tedesco.
3. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni regionale, provinciale e gli altri enti locali interessati adeguano le attrezzature tecniche e informatiche utilizzate dai loro uffici.
ARTIKEL 10
(Toponomastica e segnaletica stradale)
1. Gli statuti e i regolamenti dei Comuni di cui all' articolo 1, comma 2 , in aggiunta ai toponimi ufficiali, possono prevedere l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, previa deliberazione dei singoli Consigli comunali.
2. La segnaletica stradale riportante le localita' delle comunita' di lingua tedesca puo' essere prodotta in lingua italiana e tedesca nel rispetto dei principi del codice della strada, previa deliberazione dei singoli Consigli comunali.
3. Le deliberazioni della Giunta regionale riguardanti le denominazioni ufficiali in lingua tedesca e ogni altra questione generale concernente i toponimi in lingua tedesca sono approvate con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ARTIKEL 11
(Apprendimento della lingua tedesca)
1. L'amministrazione regionale, nel quadro delle azioni finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, nonche' allo sviluppo e alla diffusione delle attivita' culturali nella regione, promuove l'apprendimento e la conoscenza della lingua e della cultura tedesca e sostiene, anche in applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 4 della legge 482/1999 , la realizzazione di iniziative dirette a favorire l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'intero territorio ove sono presenti minoranze di lingua tedesca.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalita' degli interventi di cui al comma 1 , d'intesa con le autorita' scolastiche regionali.
3. La Regione promuove iniziative di collaborazione tra le universita' del Friuli Venezia Giulia, le universita' di altri Stati europei, le Regioni e gli enti locali dove sono presenti minoranze di lingua tedesca, da attuarsi anche sulla base di apposite convenzioni e protocolli d'intesa, per migliorare la formazione e la specializzazione nella lingua tedesca e nelle sue varieta' locali dei cittadini appartenenti alle minoranze di lingua tedesca presenti nel territorio regionale, in particolare nel settore dell'istruzione universitaria e post-universitaria, nonche' al fine del riconoscimento di diplomi universitari e di esami di Stato che abilitino all'esercizio delle professioni.
4. La Regione promuove altresi' iniziative di collaborazione tra i soggetti di cui ai commi 1 e 3 e le associazioni, con sede nel territorio regionale, che abbiano come fine la divulgazione della lingua e della cultura tedesca.
ARTIKEL 12
(Promozione e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)
1. La Regione sostiene le attivita' culturali, artistiche, scientifiche, educative e informative rivolte alle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia finalizzate a valorizzarne il patrimonio linguistico e culturale, realizzate dagli enti locali e dalle associazioni presenti nei territori di cui all' articolo 1, comma 2 , con priorita' per gli enti di cui all' articolo 14 .
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, realizza iniziative dirette alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, avvalendosi anche dell'apporto delle istituzioni culturali e scientifiche delle minoranze stesse.
3. La Provincia di Udine e gli enti locali del territorio di cui all' articolo 1, comma 2 , concorrono a sostenere le attivita' di carattere linguistico e culturale, rivolte alle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.
ARTIKEL 13
(Interventi per il servizio radiotelevisivo in lingua tedesca)
1. Al fine di garantire la ricezione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca nell'intero territorio di insediamento delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare la realizzazione e il completamento delle opere destinate all'attivazione e al potenziamento di impianti di diffusione della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali di tale territorio, secondo le modalita' previste dalla legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71 (Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radio-televisivo nel Friuli-Venezia Giulia).
2. Al fine di favorire lo sviluppo dell'informazione e della comunicazione radiotelevisiva in lingua tedesca, salvo il disposto di cui all' articolo 12, comma 1, della legge 482/1999 , la Regione, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, e' altresi' autorizzata a stipulare, previo parere del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), apposite convenzioni con la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti radiotelevisive private locali, per la realizzazione di programmi e servizi in lingua tedesca, comprese le varieta' di cui all' articolo 8 .
ARTIKEL 14
(Enti e organizzazioni rappresentativi delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)
1. Sono considerati enti e organizzazioni rappresentativi delle minoranze di lingua tedesca, gli enti e le organizzazioni in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere dotati di autonomia amministrativa e gestionale;
b) avere la propria sede nell'ambito territoriale indicato all' articolo 1, comma 2 ;
c) svolgere in modo stabile e continuativo da almeno tre anni un'attivita' di produzione o di offerta di servizi destinati prevalentemente alla diffusione e alla valorizzazione della lingua e della cultura delle minoranze tedesche del Friuli Venezia Giulia.
2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 , previa domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, sono riconosciuti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente.
3. Ai sensi dell' articolo 12, comma 1 , gli enti di cui al presente articolo hanno priorita' nell'attribuzione dei contributi per le specifiche attivita' di cui alla presente legge rispetto alle altre associazioni presenti nel territorio di cui all' articolo 1, comma 2 .
ARTIKEL 15
(Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)
1. E' istituita presso la Direzione centrale competente in materia di cultura, la Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione di cui al comma 1 e' un organo collegiale di sette componenti:
a) l'Assessore regionale competente in materia di cultura, o suo delegato;
b) l'Assessore alla cultura della Provincia di Udine;
c) tre rappresentanti delle minoranze di lingua tedesca designati congiuntamente dai Comuni di cui all' articolo 1, comma 2 ;
d) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o suo delegato;
e) un rappresentante delle minoranze di lingua tedesca designato congiuntamente dagli enti e dalle organizzazioni rappresentativi delle stesse di cui all' articolo 14 .
3. I compiti di segreteria sono svolti dal personale della Direzione centrale competente in materia di cultura.
4. Ai componenti della Commissione, per l'espletamento del loro incarico, spettano unicamente il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura che compete ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita'.
6. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con la medesima maggioranza e' adottato il regolamento di funzionamento.
7. La Commissione regionale e' costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia.
8. La Commissione rimane in carica per la durata dell'intera legislatura.
ARTIKEL 16
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione fornisce i pareri previsti dalla presente legge o richiesti dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni del territorio di cui all' articolo 1, comma 2 , e inoltre formula proposte e giudizi in relazione agli scopi della presente legge e sui quali, di propria iniziativa, ritenga di dover richiamare l'attenzione.
2. La Commissione, in particolare:
a) propone il Piano triennale generale di politica linguistica per la lingua tedesca, che e' approvato dalla Giunta regionale;
b) esprime il parere sulla deliberazione della Giunta regionale relativa al programma annuale degli interventi, anche tenendo conto della ripartizione delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione;
c) verifica annualmente l'impatto delle iniziative sostenute sull'uso della lingua tedesca;
d) presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione contenente la valutazione complessiva delle politiche, delle attivita' e degli interventi effettuati per promuovere la tutela delle minoranze di lingua tedesca nella Regione Friuli Venezia Giulia;
e) formula autonomamente osservazioni e proposte in relazione alle finalita' di cui agli articoli 1 e 2, comma 2.
ARTIKEL 17
(Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie)
1. Con regolamento di attuazione, approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sentita la Commissione di cui all' articolo 15 , sono individuate le misure, le modalita' e i criteri per la ripartizione delle risorse destinate alle finalita' di cui alla presente legge.
ARTIKEL 18
(Fondo regionale per la tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)
1. Per il finanziamento dei progetti e delle iniziative previste dalla presente legge e' istituito il Fondo regionale per la tutela e valorizzazione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.
2. Con delibera della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all' articolo 15 e della Commissione consiliare competente, sono determinate le quote del fondo istituito dal comma 1 , da destinare al finanziamento degli istituti e delle associazioni di cui alla presente legge.
ARTIKEL 19
(Norme finali)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 17 , sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dal medesimo, con esso incompatibili.
ARTIKEL 20
(Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall' articolo 15, comma 4 , fanno carico all'unita' di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 18 fanno carico all'unita' previsionale di base 5.4.1.1112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 e al capitolo 5553 che si istituisce per memoria con la denominazione <<Fondo regionale per la tutela e valorizzazione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia>>.