Friaul-Julisch Venetien – Regionalgesetz Nr. 20 vom 20.11.2009
ART. 1
(Finalita‘)
1. Nel rispetto dei principi costituzionali, delle convenzioni di diritto internazionale, della normativa comunitaria e statale, la Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e concorre a tutelare e valorizzare, come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano, le minoranze di lingua tedesca presenti nel territorio regionale.
2. Il territorio in cui insistono le minoranze di lingua tedesca presenti in regione, e‘ definito ai sensi dell‘ articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), dalla delibera del Consiglio provinciale di Udine 26 aprile 2001, n. 32 (Delimitazione dell’ambito territoriale di tutela della lingua e cultura delle popolazioni germaniche in Provincia di Udine), dalla delibera della Giunta regionale 3 agosto 2001, n. 2680 (Ricognizione dei territori delimitati dalla regione ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia di tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana e delle popolazioni germanofone, ai fini dell’attuazione degli interventi previsti dalla legge 482/1999 ), e dalla delibera del Consiglio provinciale di Udine 23 maggio 2005, n. 10 (Delimitazione ambito territoriale di tutela della lingua e cultura germaniche in Provincia di Udine. Inserimento del Comune di Pontebba), che individuano i seguenti ambiti comunali e subcomunali:
a) Sauris/Zahre;
b) frazione Timau/Tischlbong del Comune di Paluzza;
c) Tarvisio/Tarvis;
d) Malborghetto-Valbruna/ Malborgeth-Wolfsbach;
e) Pontebba/Pontafel.
3. Nel quadro della tutela delle minoranze di lingua tedesca e‘ prevista la promozione e la valorizzazione delle varieta‘ saurana e timavese.
4. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove e sostiene iniziative pubbliche e private finalizzate a mantenere e incrementare l’uso della lingua tedesca, comprese le varieta‘ saurana e timavese, nei territori di cui al comma 2 .
5. La presente legge, unitamente alle disposizioni emanate a tutela delle minoranze linguistiche slovena e friulana, da‘ attuazione alle politiche regionali atte a valorizzare le diversita‘ linguistiche e culturali presenti nel territorio regionale.
ART. 2
(Principi)
1. Con la presente legge la Regione concorre, nell’ambito delle proprie competenze, all’applicazione dei principi espressi:
a) dall‘ articolo 6 della Costituzione ;
b) dall‘ articolo 3 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ;
c) dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazione Unite il 10 dicembre 1948;
d) dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta‘ fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta‘ fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952);
e) dalla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d’Europa, ratificata con legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, sottoscritta a Strasburgo il 1° febbraio 1995);
f) dallo Strumento dell’Iniziativa Centro Europea per la tutela dei diritti di protezione delle minoranze, sottoscritto a Budapest il 15 novembre 1994;
g) dai documenti dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) sottoscritti dall’Italia in materia di tutela delle lingue;
h) dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata a Strasburgo il 5 novembre 1992.
2. Le disposizioni della presente legge integrano e danno attuazione alla normativa statale di cui alla legge 482/1999 , all‘ articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482 , recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche), all‘ articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), e al decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione), e definiscono, assieme alle norme regionali specificamente rivolte alle minoranze linguistiche slovena e friulana, le linee fondamentali delle politiche di intervento della Regione a favore delle diversita‘ culturali e linguistiche presenti nel proprio territorio.
ART. 3
(Rapporti internazionali con paesi europei e territori esteri di lingua tedesca)
1. Al fine di promuovere il rafforzamento e la valorizzazione delle specificita‘ culturali e linguistiche delle minoranze di lingua tedesca presenti nel territorio regionale, la Regione Friuli Venezia Giulia sostiene politiche e iniziative volte alla piu‘ ampia collaborazione con paesi europei in cui e‘ storicamente presente la lingua tedesca e con territori esteri ove sono presenti minoranze di lingua tedesca.
ART. 4
(Cooperazione tra minoranze linguistiche regionali. Relazioni della minoranza linguistica tedesca del Friuli Venezia Giulia con le minoranze di lingua tedesca presenti nel territorio nazionale)
1. La Regione promuove iniziative dirette a favorire la collaborazione, la comprensione e la reciproca conoscenza tra le minoranze di lingua tedesca e le minoranze linguistiche slovena e friulana presenti nel territorio regionale e le loro istituzioni, nonche‘ sostiene le attivita‘ delle associazioni che promuovono la conoscenza e la diffusione delle lingue minoritarie in ambito regionale. Le iniziative suddette possono intercorrere anche tra le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia e le minoranze linguistiche presenti in altre regioni italiane.
2. La Regione sostiene la realizzazione di progetti comuni atti alla valorizzazione delle diversita‘ culturali e linguistiche e al rafforzamento del concetto di interculturalita‘.
3. Nelle materie di loro competenza i Comuni di cui all‘ articolo 1, comma 2 , possono stipulare accordi e intese con collettivita‘ e autorita‘ locali per finalita‘ di interesse comune, anche prevedendo la costituzione di organismi e altri soggetti di diritto pubblico e privato.
ART. 5
(Rapporti tra la Regione, la Provincia di Udine, gli enti locali e i cittadini appartenenti alle minoranze di lingua tedesca)
1. Nel territorio di cui all‘ articolo 1, comma 2 , negli uffici delle amministrazioni regionale, provinciale e comunale e‘ consentito l’uso orale e scritto della lingua della minoranza tedesca; tali uffici rispondono nella lingua della minoranza tedesca e predispongono risposta scritta in lingua italiana con allegato il testo nella lingua della minoranza tedesca, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
2. Nel territorio di cui all‘ articolo 1, comma 2 , gli atti ufficiali, predisposti dagli uffici delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 , destinati alla generalita‘ dei cittadini e quelli destinati al singolo, per uso pubblico, sono redatti in lingua italiana e possono presentare il testo anche in lingua tedesca.
3. Gli uffici delle amministrazioni regionale e provinciale e degli enti da esse dipendenti comunicano nel territorio di cui all‘ articolo 1, comma 2 , anche in lingua tedesca, le informazioni dirette al pubblico, nonche‘ quelle di specifico interesse per la minoranza, assicurandosi che le informazioni istituzionali e promozionali diffuse nel loro territorio siano pubblicate anche sulla stampa periodica in lingua tedesca.
4. I medesimi uffici possono prevedere indicazioni scritte rivolte al pubblico redatte, oltre che in lingua italiana, anche nella lingua tedesca con pari dignita‘ grafica.
5. I formulari e la modulistica amministrativa della Regione, della Provincia e degli altri enti locali sono predisposti dai rispettivi uffici, siti nel territorio di cui all‘ articolo 1, comma 2 , in modalita‘ bilingue, italiano e tedesco.
ART. 6
(Uffici per l’uso della lingua tedesca delle pubbliche amministrazioni)
1. Nei termini e con le modalita‘ previste dalla legge 482/1999 e dall‘ articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 345/2001 , nel territorio di cui all‘ articolo 1, comma 2 , e‘ consentito l’uso orale e scritto della lingua tedesca, con le istituzioni scolastiche e gli uffici amministrativi ivi ubicati. A tale scopo, gli uffici delle pubbliche amministrazioni istituiscono uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela.
2. Per le finalita‘ previste all‘ articolo 5 e al fine di razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane ed economiche e di rafforzare nel contempo la qualita‘ dei rapporti internazionali con le istituzioni dei paesi di lingua tedesca, l’amministrazione regionale e quella della Provincia di Udine possono istituire un ufficio unico.
3. Per le finalita‘ previste al comma 1 , gli uffici delle amministrazioni comunali siti nel territorio di cui all‘ articolo 1, comma 2 , al fine di reperire e formare personale in grado di rispondere alle esigenze previste dalla presente legge, possono stipulare convenzioni con le istituzioni scolastiche regionali, con le Universita‘ di Udine e di Trieste e con altri soggetti istituzionali, consorziandosi eventualmente tra di loro.
ART. 7
(Uso della lingua tedesca da parte di soggetti privati)
1. Nei territori comunali di insediamento delle minoranze di lingua tedesca della Regione, sulle insegne esposte al pubblico e in tutte le indicazioni per il pubblico, comprese le etichette sui prodotti agricoli, artigianali e industriali, e‘ ammesso da parte di associazioni e imprese l’uso, oltre che della lingua italiana, anche di quella tedesca.
ART. 8
(Promozione e valorizzazione delle varieta‘ linguistiche saurana e timavese)
1. La Giunta regionale, su proposta dei Comuni di Sauris/Zahre e Paluzza (frazione Timau/Tischlbong), sentite le associazioni locali individua i criteri e le modalita‘ di promozione e valorizzazione delle varieta‘ saurana e timavese.
ART. 9
(Nomi, cognomi e denominazioni tedesche)
1. L’amministrazione regionale e quelle degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, negli atti di loro emanazione, assicurano ai cittadini appartenenti alle minoranze di lingua tedesca la corretta scrittura dei nomi e cognomi nel rispetto dei segni diacritici dell’alfabeto tedesco.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo delle leggi e dei regolamenti regionali, nonche‘ degli altri atti e documenti da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, le denominazioni tedesche di Comuni e frazioni sono riportate accanto alla denominazione in lingua italiana, in conformita‘ al testo previsto dai rispettivi statuti comunali e nel rispetto dei segni diacritici dell’alfabeto tedesco.
3. Al fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni regionale, provinciale e gli altri enti locali interessati adeguano le attrezzature tecniche e informatiche utilizzate dai loro uffici.
ART. 10
(Toponomastica e segnaletica stradale)
1. Gli statuti e i regolamenti dei Comuni di cui all‘ articolo 1, comma 2 , in aggiunta ai toponimi ufficiali, possono prevedere l’adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, previa deliberazione dei singoli Consigli comunali.
2. La segnaletica stradale riportante le localita‘ delle comunita‘ di lingua tedesca puo‘ essere prodotta in lingua italiana e tedesca nel rispetto dei principi del codice della strada, previa deliberazione dei singoli Consigli comunali.
3. Le deliberazioni della Giunta regionale riguardanti le denominazioni ufficiali in lingua tedesca e ogni altra questione generale concernente i toponimi in lingua tedesca sono approvate con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ART. 11
(Apprendimento della lingua tedesca)
1. L’amministrazione regionale, nel quadro delle azioni finalizzate all’incremento e alla diversificazione dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, nonche‘ allo sviluppo e alla diffusione delle attivita‘ culturali nella regione, promuove l’apprendimento e la conoscenza della lingua e della cultura tedesca e sostiene, anche in applicazione delle disposizioni di cui all‘ articolo 4 della legge 482/1999 , la realizzazione di iniziative dirette a favorire l’insegnamento della lingua tedesca nelle scuole di ogni ordine e grado, nell’intero territorio ove sono presenti minoranze di lingua tedesca.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalita‘ degli interventi di cui al comma 1 , d’intesa con le autorita‘ scolastiche regionali.
3. La Regione promuove iniziative di collaborazione tra le universita‘ del Friuli Venezia Giulia, le universita‘ di altri Stati europei, le Regioni e gli enti locali dove sono presenti minoranze di lingua tedesca, da attuarsi anche sulla base di apposite convenzioni e protocolli d’intesa, per migliorare la formazione e la specializzazione nella lingua tedesca e nelle sue varieta‘ locali dei cittadini appartenenti alle minoranze di lingua tedesca presenti nel territorio regionale, in particolare nel settore dell’istruzione universitaria e post-universitaria, nonche‘ al fine del riconoscimento di diplomi universitari e di esami di Stato che abilitino all’esercizio delle professioni.
4. La Regione promuove altresi‘ iniziative di collaborazione tra i soggetti di cui ai commi 1 e 3 e le associazioni, con sede nel territorio regionale, che abbiano come fine la divulgazione della lingua e della cultura tedesca.
ART. 12
(Promozione e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)
1. La Regione sostiene le attivita‘ culturali, artistiche, scientifiche, educative e informative rivolte alle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia finalizzate a valorizzarne il patrimonio linguistico e culturale, realizzate dagli enti locali e dalle associazioni presenti nei territori di cui all‘ articolo 1, comma 2 , con priorita‘ per gli enti di cui all‘ articolo 14 .
2. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, realizza iniziative dirette alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, avvalendosi anche dell’apporto delle istituzioni culturali e scientifiche delle minoranze stesse.
3. La Provincia di Udine e gli enti locali del territorio di cui all‘ articolo 1, comma 2 , concorrono a sostenere le attivita‘ di carattere linguistico e culturale, rivolte alle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.
ART. 13
(Interventi per il servizio radiotelevisivo in lingua tedesca)
1. Al fine di garantire la ricezione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca nell’intero territorio di insediamento delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale e‘ autorizzata a finanziare la realizzazione e il completamento delle opere destinate all’attivazione e al potenziamento di impianti di diffusione della societa‘ concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali di tale territorio, secondo le modalita‘ previste dalla legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71 (Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radio-televisivo nel Friuli-Venezia Giulia).
2. Al fine di favorire lo sviluppo dell’informazione e della comunicazione radiotelevisiva in lingua tedesca, salvo il disposto di cui all‘ articolo 12, comma 1, della legge 482/1999 , la Regione, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, e‘ altresi‘ autorizzata a stipulare, previo parere del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), apposite convenzioni con la societa‘ concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti radiotelevisive private locali, per la realizzazione di programmi e servizi in lingua tedesca, comprese le varieta‘ di cui all‘ articolo 8 .
ART. 14
(Enti e organizzazioni rappresentativi delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)
1. Sono considerati enti e organizzazioni rappresentativi delle minoranze di lingua tedesca, gli enti e le organizzazioni in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere dotati di autonomia amministrativa e gestionale;
b) avere la propria sede nell’ambito territoriale indicato all‘ articolo 1, comma 2 ;
c) svolgere in modo stabile e continuativo da almeno tre anni un’attivita‘ di produzione o di offerta di servizi destinati prevalentemente alla diffusione e alla valorizzazione della lingua e della cultura delle minoranze tedesche del Friuli Venezia Giulia.
2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 , previa domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, sono riconosciuti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente.
3. Ai sensi dell‘ articolo 12, comma 1 , gli enti di cui al presente articolo hanno priorita‘ nell’attribuzione dei contributi per le specifiche attivita‘ di cui alla presente legge rispetto alle altre associazioni presenti nel territorio di cui all‘ articolo 1, comma 2 .
ART. 15
(Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)
1. E‘ istituita presso la Direzione centrale competente in materia di cultura, la Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione di cui al comma 1 e‘ un organo collegiale di sette componenti:
a) l’Assessore regionale competente in materia di cultura, o suo delegato;
b) l’Assessore alla cultura della Provincia di Udine;
c) tre rappresentanti delle minoranze di lingua tedesca designati congiuntamente dai Comuni di cui all‘ articolo 1, comma 2 ;
d) il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, o suo delegato;
e) un rappresentante delle minoranze di lingua tedesca designato congiuntamente dagli enti e dalle organizzazioni rappresentativi delle stesse di cui all‘ articolo 14 .
3. I compiti di segreteria sono svolti dal personale della Direzione centrale competente in materia di cultura.
4. Ai componenti della Commissione, per l’espletamento del loro incarico, spettano unicamente il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura che compete ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
5. La Commissione si riunisce almeno due volte all’anno e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita‘.
6. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e con la medesima maggioranza e‘ adottato il regolamento di funzionamento.
7. La Commissione regionale e‘ costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente per materia.
8. La Commissione rimane in carica per la durata dell’intera legislatura.
ART. 16
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione fornisce i pareri previsti dalla presente legge o richiesti dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni del territorio di cui all‘ articolo 1, comma 2 , e inoltre formula proposte e giudizi in relazione agli scopi della presente legge e sui quali, di propria iniziativa, ritenga di dover richiamare l’attenzione.
2. La Commissione, in particolare:
a) propone il Piano triennale generale di politica linguistica per la lingua tedesca, che e‘ approvato dalla Giunta regionale;
b) esprime il parere sulla deliberazione della Giunta regionale relativa al programma annuale degli interventi, anche tenendo conto della ripartizione delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato alla Regione;
c) verifica annualmente l’impatto delle iniziative sostenute sull’uso della lingua tedesca;
d) presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione contenente la valutazione complessiva delle politiche, delle attivita‘ e degli interventi effettuati per promuovere la tutela delle minoranze di lingua tedesca nella Regione Friuli Venezia Giulia;
e) formula autonomamente osservazioni e proposte in relazione alle finalita‘ di cui agli articoli 1 e 2, comma 2.
ART. 17
(Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie)
1. Con regolamento di attuazione, approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sentita la Commissione di cui all‘ articolo 15 , sono individuate le misure, le modalita‘ e i criteri per la ripartizione delle risorse destinate alle finalita‘ di cui alla presente legge.
ART. 18
(Fondo regionale per la tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)
1. Per il finanziamento dei progetti e delle iniziative previste dalla presente legge e‘ istituito il Fondo regionale per la tutela e valorizzazione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.
2. Con delibera della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all‘ articolo 15 e della Commissione consiliare competente, sono determinate le quote del fondo istituito dal comma 1 , da destinare al finanziamento degli istituti e delle associazioni di cui alla presente legge.
ART. 19
(Norme finali)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all‘ articolo 17 , sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dal medesimo, con esso incompatibili.
ART. 20
(Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall‘ articolo 15, comma 4 , fanno carico all’unita‘ di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell‘ articolo 18 fanno carico all’unita‘ previsionale di base 5.4.1.1112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 e al capitolo 5553 che si istituisce per memoria con la denominazione <<Fondo regionale per la tutela e valorizzazione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia>>.
Autonome Provinz Trient – Provinzgesetz vom 19. Juni 2008, Nr. 6
LEGGE PROVINCIALE SULLE MINORANZE LINGUISTICHE
Legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (1)
Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali
(b.u. 1 luglio 2008, n. 27, suppl. n. 1)
Titolo I
Principi e disposizioni comuni
Capo I
Principi e definizioni
Art. 1
Finalità
1. La Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di uguaglianza formale e sostanziale e di tutela delle minoranze contenuti nella Costituzione, nello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol e nelle relative norme di attuazione, nonché nel diritto nazionale, comunitario e internazionale, promuove la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo delle identità, in termini di caratteristiche etniche, culturali e linguistiche, delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra le quali costituiscono patrimonio irrinunciabile dell’intera comunità provinciale.
2. La Provincia assicura altresì la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mòchena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni.
Art. 2
Minoranze linguistiche locali
1. Le popolazioni ladina, mòchena e cimbra costituiscono gruppi linguistici ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol e delle relative norme di attuazione.
2. Il ladino, il mòcheno e il cimbro costituiscono la lingua propria delle popolazioni insediate nei rispettivi territori.
3. Nel territorio dei comuni di cui all’articolo 3, comma 1, la lingua ladina si esprime nelle varietà locali storicamente usate dalle popolazioni in esso insediate e nella sua forma scritta codificata come lingua comune, le quali costituiscono parte integrante del sistema linguistico ladino dolomitico e partecipano al processo della sua standardizzazione.
4. Per le popolazioni mòchena e cimbra la lingua tedesca costituisce la lingua di riferimento, la cui conoscenza e uso sono parimenti promossi da questa legge.
Art. 3
Determinazioni territoriali
1. Il territorio dei comuni di Campitello di Fassa – Ciampedel, Canazei – Cianacei, Mazzin – Mazin, Moena, Pozza di Fassa – Poza, Soraga e Vigo di Fassa – Vich costituisce, all’interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione ladina, parte della comunità ladina dolomitica.
2. Il territorio dei comuni di Fierozzo – Vlarotz, Frassilongo – Garait e Palù del Fersina – Palai en Bernstol costituisce, all’interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione mòchena.
3. Il territorio del comune di Luserna – Lusérn costituisce, all’interno della provincia di Trento, territorio di insediamento storico della popolazione cimbra.
4. Le determinazioni territoriali di cui ai commi 1, 2 e 3 non costituiscono limite per le attività e gli interventi idonei alla salvaguardia e alla promozione delle culture e delle lingue delle popolazioni di minoranza linguistica ivi individuate, svolti da singoli o associazioni, anche se aventi rispettivamente residenza o sede legale al di fuori di queste determinazioni territoriali.
Art. 4
Diritti dei cittadini di minoranza linguistica
1. All’interno dei territori indicati dall’articolo 3 tutti i cittadini hanno diritto di conoscere la lingua propria della rispettiva comunità e di utilizzarla sia oralmente che per iscritto in tutti i rapporti e le occasioni della vita sociale, economica ed amministrativa senza subire discriminazioni.
2. I medesimi cittadini hanno diritto di apprendere la lingua propria della rispettiva comunità e di avere in quella lingua una adeguata formazione.
3. Le comunità di minoranza linguistica assumono la responsabilità e il dovere di garantire le condizioni per la promozione della lingua propria e per l’esercizio dei diritti dei propri cittadini.
4. Questa legge tutela i diritti dei cittadini e delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra e disciplina l’uso della lingua propria di tali popolazioni.
Art. 5
Rilevamento della situazione delle popolazioni di minoranza
1. La Provincia promuove, su tutto il proprio territorio e nel rispetto delle norme statali in materia di statistica, il rilevamento della consistenza numerica, della dislocazione territoriale e della situazione sociolinguistica delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra, anche ai fini di valutare e migliorare l’efficacia delle politiche di tutela, di valorizzazione e di sviluppo delle popolazioni medesime.
Capo II
Competenze e responsabilità
Art. 6
Obiettivi
1. La Provincia, il Comun general de Fascia, i comuni di cui all’articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), di seguito denominate „comunità“, pongono in essere, nell’ambito delle rispettive competenze, ogni possibile azione e strumento per la concreta realizzazione dei principi richiamati dall’articolo 1, nel rispetto dei principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, adeguatezza, differenziazione, democrazia e partecipazione.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Provincia promuove in particolare presso la comunità trentina la conoscenza e il rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra.
Art. 7
Autonomia istituzionale e organizzativa
1. La Provincia, al fine di tutelare e valorizzare l’identità delle popolazioni di minoranza e di favorirne uno sviluppo anche sociale rispettoso delle relative peculiarità, promuove ogni forma possibile di autonomia istituzionale e organizzativa e di decentramento amministrativo in favore delle popolazioni stesse.
2. A tal fine la Provincia riconosce il Comun general de Fascia quale soggetto rappresentante la popolazione ladina, i comuni di Fierozzo – Vlarotz, Frassilongo – Garait e Palù del Fersina – Palai en Bersntol attraverso il consiglio mòcheno costituito fra gli stessi quale soggetto rappresentante la popolazione mòchena, e il Comune di Luserna – Lusérn quale soggetto rappresentante la popolazione cimbra.
Art. 8
Rappresentanza delle minoranze
1. Le norme sulla composizione degli organi collegiali della Provincia e degli enti pubblici e privati istituiti e disciplinati dalla legge provinciale, competenti per i territori indicati dall’articolo 3, favoriscono la rappresentanza delle popolazioni di minoranza.
2. Nelle istituzioni scolastiche nei cui bacini di utenza sono compresi i territori indicati dall’articolo 3 è garantita la rappresentanza delle popolazioni di minoranza.
3. Nel Consiglio delle autonomie locali, le popolazioni di minoranza sono rappresentate dal Presidente del Comun general de Fascia, dal presidente del consiglio mòcheno e dal Sindaco del Comune di Luserna – Lusérn.
Capo III
Istituzioni delle minoranze
Art. 9
Conferenza delle minoranze
1. La conferenza delle minoranze costituisce l’organismo per la concertazione delle politiche per le popolazioni di minoranza linguistica ed è composta da:
a) il Presidente della Provincia che la presiede;
b) i membri della Giunta provinciale;
c) il consigliere provinciale ladino eletto secondo quanto previsto dall’articolo 72, comma 1, lettera g), della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia);
d) il Presidente del Comun general de Fascia;
e) i presidenti delle comunità che comprendono i territori di insediamento delle popolazioni mòchena e cimbra;
f) i sindaci dei comuni di cui all’articolo 3;
g) i rappresentanti degli istituti culturali ladino, mòcheno e cimbro;
h) il sorastant de la scola ladina;
i) i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative che operano nei territori mòcheno e cimbro;
j) il president de l’Union di ladins de Fascia;
k) il president dla Union generela di ladins dla Dolomites.
2. La conferenza delle minoranze svolge le seguenti funzioni:
a) definisce le linee programmatiche per le politiche in materia di tutela e promozione delle minoranze verificando lo stato di attuazione della normativa di settore anche al fine dell’individuazione di nuovi interventi;
b) esprime parere obbligatorio sul programma degli interventi per l’editoria e l’informazione nonchè sulle convenzioni e sugli accordi di cui all’articolo 23 e parere obbligatorio e vincolante sulla suddivisione del fondo provinciale per le minoranze; si prescinde da tali pareri se non forniti entro trenta giorni dalla data della richiesta;
c) esprime l’intesa sull’oggetto e sulle modalità delle rilevazioni statistiche di cui all’articolo 5 (2) .
3. La conferenza è convocata almeno due volte all’anno dal Presidente della Provincia.
4. Le modalità di funzionamento della conferenza sono stabilite da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. Le funzioni di segreteria della conferenza sono svolte dal servizio provinciale per la promozione delle minoranze linguistiche locali.
Art. 10
Autorità per le minoranze linguistiche
1. È istituita presso il Consiglio provinciale l’autorità per le minoranze linguistiche, di seguito denominata „autorità“, la quale opera in piena autonomia e indipendenza.
2. L’autorità è un organo collegiale costituito da tre componenti, nominati dal Consiglio provinciale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I componenti dell’autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza giuridica, sociale, culturale; durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati. Tra i componenti nominati dal Consiglio, il Presidente del Consiglio provinciale nomina di concerto con il presidente della conferenza delle minoranze il presidente dell’autorità.
3. La carica di componente dell’autorità è incompatibile con le seguenti cariche o posizioni:
a) presidente della Regione o della Provincia, assessore o consigliere regionale o provinciale;
b) sindaco, assessore o consigliere comunale;
c) presidente, amministratore, componente di organi di enti pubblici anche non economici, di fondazioni o di società a prevalente capitale pubblico nominati dalla Regione, dalla Provincia o dai comuni;
d) dipendente della Provincia, del Consiglio provinciale, della Regione, del Consiglio regionale, di comuni, comprensori o comunità aventi sede in Trentino.
4. Il componente, per il quale esista o si determini una delle cause di incompatibilità previste dal comma 3, decade dalla carica qualora, entro trenta giorni, non rassegni le dimissioni dalla carica o dalla posizione incompatibile o non sia collocato in aspettativa, cessando dall’esercizio delle funzioni. La cessazione dalle funzioni comporta l’effettiva astensione da ogni atto inerente l’ufficio rivestito. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio provinciale.
5. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente dell’autorità il Consiglio provinciale, preso atto della cessazione dalla carica, nomina il nuovo componente nella prima seduta utile, con le modalità stabilite dal comma 2. Il nuovo componente resta in carica fino alla scadenza dell’autorità e può essere riconfermato una sola volta.
6. Al presidente dell’autorità spetta un’indennità di carica annua lorda determinata dall’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale in misura non superiore al 40 per cento dell’indennità attribuibile al presidente dell’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale ai sensi dell’articolo 58, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia). Agli altri due componenti spetta un’indennità di carica annua lorda determinata dall’Ufficio di presidenza in misura non superiore al 50 per cento dell’indennità attribuita al presidente dell’autorità. Ai componenti dell’autorità spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l’espletamento del loro incarico, in misura pari a quello dei consiglieri provinciali.
7. L’autorità:
a) esercita poteri di valutazione, di vigilanza e di ispezione per la corretta attuazione della normativa in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche;
b) svolge attività consultiva e di segnalazione alla Giunta provinciale, al Comun general de Fascia e ai comuni di cui all’articolo 3 nonchè alle relative comunità anche ai fini della definizione, del recepimento e dell’attuazione della normativa internazionale, comunitaria, statale, regionale e provinciale in materia di tutela delle minoranze linguistiche;
c) vigila sulla destinazione delle risorse stanziate dagli enti pubblici a favore delle minoranze linguistiche e valuta l’efficacia e la congruità delle misure attuate a sostegno delle minoranze linguistiche con particolare riferimento a quanto previsto dall’articolo 15 dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol
d) esprime un parere al difensore civico relativamente agli atti o ai procedimenti della Provincia e degli altri enti a ordinamento provinciale o istituiti da leggi provinciali, dei concessionari di pubblici servizi, nonché degli altri enti convenzionati con il difensore civico, che incidono su posizioni giuridiche connesse con la tutela o la promozione delle minoranze linguistiche; il parere è reso su richiesta del difensore civico nel termine di quindici giorni dalla richiesta stessa;
e) presenta annualmente al Consiglio provinciale una apposita relazione sulla valutazione complessiva delle politiche, delle attività e degli interventi per la promozione e la tutela delle popolazioni di minoranza; la relazione può contenere proposte in materia ed evidenzia gli elementi di criticità in ordine all’efficacia delle misure di tutela e promozione delle lingue di minoranza.
8. Su proposta del Presidente del Consiglio provinciale, sentito il presidente dell’autorità, l’ufficio di presidenza del Consiglio individua il personale di supporto dell’autorità, che è posto alle sue dipendenze.
9. Nel bilancio di previsione del Consiglio provinciale sono inserite apposite voci per l’attività e le funzioni dell’autorità. L’autorità gestisce autonomamente le disponibilità assegnate. Alla liquidazione delle spese provvede il Consiglio provinciale, nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità. (3)
Art. 11
Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali
1. Il servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali è incardinato presso il dipartimento affari e relazioni istituzionali e svolge i seguenti compiti e funzioni:
a) cura i provvedimenti di competenza della Provincia in materia di tutela e promozione delle popolazioni di minoranza, ivi compreso il monitoraggio dei relativi interventi, oltreché i rapporti con gli istituti culturali per le popolazioni di minoranza;
b) coordina e dà impulso all’attività dei competenti servizi interessati in ordine all’attuazione dei principi e delle norme riguardanti la salvaguardia e la promozione delle popolazioni di minoranza, anche promuovendone la conoscenza in particolare da parte della comunità trentina;
c) assicura assistenza e consulenza agli enti locali, agli istituti culturali e ad altri enti pubblici in merito all’attuazione delle norme in materia di salvaguardia e promozione delle minoranze linguistiche locali;
d) cura la raccolta sistematica degli atti normativi comunitari, statali, regionali e provinciali, nonché le pronunce giurisprudenziali e i contributi dottrinari inerenti la materia della salvaguardia e promozione delle popolazioni di minoranza linguistica e ne cura la traduzione nelle rispettive lingue o, per quanto riguarda la lingua mòchena e quella cimbra, in tedesco;
e) raccoglie le istanze e le segnalazioni provenienti dalle comunità minoritarie in ordine alle problematiche relative alla loro salvaguardia e valorizzazione e si attiva per la risoluzione delle stesse;
f) cura i rapporti con gli uffici dell’Unione europea, del Consiglio d’Europa, dello Stato, della Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol, della Provincia autonoma di Bolzano e di altre regioni ove risiedono le popolazioni di minoranza; cura altresì i rapporti con le istituzioni internazionali e con le autorità indipendenti che si interessano alla salvaguardia delle popolazioni di minoranza;
g) svolge le funzioni di segreteria della conferenza delle minoranze.
Capo IV
Istituti culturali
Art. 12
Istituti culturali per le popolazioni di minoranza
1. L’Istituto culturale ladino – Istitut cultural ladin „Majon di Fascegn“, l’Istituto mòcheno – Bersntoler Kulturinstitut e l’Istituto cimbro – Kulturinstitut Lusérn, enti strumentali della Provincia ai sensi dell’articolo 33 della curano, in conformità ai rispettivi statuti, la promozione e la tutela della lingua e della cultura delle rispettive popolazioni di minoranza.
2. Gli atti di indirizzo e direttiva emanati dalla Giunta provinciale nei confronti degli istituti di cui al comma 1 tengono conto delle specifiche finalità di tutela delle minoranze linguistiche e producono efficacia nei confronti degli istituti decorsi trenta giorni dalla loro emanazione; entro tale termine, il Comun general de Fascia per l’Istituto culturale ladino – Istitut cultural ladin „Majon di Fascegn“, il consiglio mòcheno per l’Istituto mòcheno – Bersntoler Kulturinstitut e il Comune di Luserna – Lusérn per l’Istituto cimbro – Kulturinstitut Lusérn possono presentare alla Giunta provinciale osservazioni e proposte.
Art. 13
Statuti
1. Ferme restando le finalità stabilite dalle leggi provinciali (Istituzione dell’Istituto mocheno e dell’Istituto cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento), gli istituti disciplinano la propria organizzazione e il funzionamento con i rispettivi statuti, i quali corrispondono agli atti organizzativi previsti per gli enti strumentali della Provincia.
1 bis. Lo statuto di ciascun istituto prevede che il controllo sulla gestione finanziaria dell’istituto sia effettuato da un revisore dei conti nominato dalla Giunta provinciale. Questo comma si applica a decorrere dalla scadenza del collegio dei revisori dei conti in carica alla data della sua entrata in vigore; entro novanta giorni da questa data gli istituti adeguano i loro statuti.
2. Gli statuti sono adottati dal consiglio di amministrazione di ciascun istituto a maggioranza assoluta dei componenti d’intesa con l’organo di rappresentanza istituzionale della rispettiva popolazione di minoranza e sono approvati dalla Giunta provinciale; con la medesima procedura sono adottate e approvate le modifiche allo statuto. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione. (4)
Art. 14
Norme linguistiche e di grafia
1. Gli istituti culturali di ciascuna popolazione di minoranza costituiscono le autorità scientifiche di cui si avvalgono gli enti pubblici al fine di stabilire e aggiornare le regole e le norme linguistiche e di grafia atte ad assumere valore di ufficialità, ivi compresi i toponimi, anche per favorire il processo di standardizzazione linguistica.
Capo V
Rapporti interistituzionali
Art. 15
Accordi e intese di cooperazione
1. Nelle materie di loro competenza, il Comun general de Fascia, i comuni di Fierozzo – Vlarotz, Frassilongo – Garait, Palù del Fersina – Palai en Bersntol e il Comune di Luserna – Lusérn possono stipulare accordi ed intese con collettività o autorità locali per finalità di interesse comune, anche prevedendo, laddove consentito, la costituzione di organismi ed altri soggetti comuni di diritto pubblico o privato.
2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge provinciale n. 3 del 2006 la Provincia promuove accordi e intese anche ai fini di tutela e promozione delle popolazioni di minoranza linguistica.
Titolo II
Tutela e promozione della lingua
Capo I
Uso, apprendimento e accertamento della lingua
Art. 16
Uso della lingua propria della minoranza
1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza della provincia di Trento hanno diritto di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche, con gli uffici della Provincia e degli enti locali, nonché dei loro enti dipendenti, ad ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale, siti nei territori di cui all’articolo 3, o che svolgono funzioni prevalentemente nell’interesse delle popolazioni di minoranza anche se siti al di fuori delle suddette località; i medesimi diritti sono garantiti nei rapporti con le società, anche se site al di fuori delle stesse località, che svolgono servizi in concessione per la parte di attività riferita al territorio dei medesimi comuni.
2. Qualora l’istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata nella lingua della minoranza, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in detta lingua, o per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, e nella lingua della minoranza.
3. Nei territori di cui all’articolo 3, gli atti pubblici destinati alla generalità dei cittadini, gli atti pubblici destinati a pluralità di uffici di cui al comma 1 e gli atti pubblici individuali destinati ad uso pubblico, tra cui quelli per i quali è prescritto l’obbligo dell’esposizione al pubblico o dell’affissione sono redatti in lingua italiana seguita dal testo nella lingua della minoranza.
4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali dei territori di cui all’articolo 3, i membri di tali organi possono usare la lingua della minoranza negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua della minoranza. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che nella lingua della minoranza.
5. La Provincia cura la pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra nelle rispettive lingue, o, per quanto riguarda la lingua mòchena e quella cimbra, in lingua tedesca. Tale pubblicazione è, di norma, contemporanea al testo in lingua italiana e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana.
6. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 20, nei territori di cui all’articolo 3, le indicazioni, le segnaletiche, le insegne, i supporti visivi e ogni altra indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico dagli uffici e dalle amministrazioni di cui al comma 1 sono redatte nella lingua della minoranza e in quella italiana. La Provincia inoltre promuove la realizzazione e l’esposizione di insegne informative bilingui da parte di privati.
Art. 17
Apprendimento della lingua della minoranza
1. Al fine di rendere effettivi i diritti linguistici e le responsabilità di cui all’articolo 4, le istituzioni scolastiche al servizio dei territori nei quali sono insediate minoranze linguistiche garantiscono l’insegnamento delle lingue e delle culture proprie delle comunità di minoranza, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), assicurando la rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno inserimento degli alunni appartenenti alle popolazioni di minoranza.
2. Le medesime istituzioni scolastiche, in collaborazione con la Provincia, con gli istituti di cui all’articolo 12 e con gli enti locali dei territori di cui all’articolo 3, curano l’alfabetizzazione nella lingua delle minoranze degli adulti e dei soggetti che non hanno avuto un’adeguata istruzione in tale lingua, attraverso appositi percorsi di formazione permanente.
Art. 18
Accertamento della conoscenza della lingua della minoranza
1. In attuazione dell’articolo 2 bis del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), quest’articolo disciplina l’accertamento della conoscenza delle lingue e delle culture ladina, mochena e cimbra.
2. L’accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina è effettuato dal Comun general de Fascia, che rilascia l’attestato di conoscenza. Il Comun general de Fascia si avvale di una commissione composta da tre esperti, di cui uno designato dalla scola ladina de Fascia prevista dall’articolo 47 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), e uno dall’Istituto culturale ladino.
3. L’accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mochena è effettuato dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, che rilascia l’attestato di conoscenza. La Comunità Alta Valsugana e Bersntol si avvale di una commissione composta da tre esperti, di cui uno designato dall’Istituto culturale mocheno e uno dalla Provincia.
4. L’accertamento della conoscenza della lingua e della cultura cimbra è effettuato dalla Magnifica Comunità degli altipiani cimbri, che rilascia l’attestato di conoscenza. La Magnifica Comunità degli altipiani cimbri si avvale di una commissione composta da tre esperti, di cui uno designato dall’Istituto culturale cimbro e uno dalla Provincia.
5. Per l’insegnamento delle lingue mochena e cimbra nelle scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate, nonché nelle scuole facenti parte di un’istituzione scolastica e formativa situate in un comune mocheno o nel comune cimbro, individuati dall’articolo 01, comma 2, del decreto legislativo n. 592 del 1993, è accertata anche la conoscenza della lingua di riferimento. A tal fine la commissione è integrata da un esperto della lingua tedesca, designato dalla Provincia.
6. L’accertamento previsto dai commi 2, 3 e 4 è svolto almeno una volta all’anno; la valutazione del livello di competenza individuale è svolta sulla base del quadro comune di riferimento europeo (QCER) raccomandato dal Consiglio d’Europa. La Provincia cura la tenuta di un elenco delle persone in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua minoritaria.
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest’articolo la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l’accertamento e la valutazione della conoscenza della lingua e della cultura minoritaria, il modello di attestato nonché le modalità di prima applicazione anche in relazione ai procedimenti di accertamento non ancora conclusi, sentita la conferenza delle minoranze e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale; fino alla data di efficacia di questo provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore di quest’articolo. (5)
Capo II
Toponomastica
Art. 19
Repertori dei toponimi
1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige/Südtirol e dalle relative norme di attuazione, la Provincia, il Comun general de Fascia, i comuni, le comunità e gli enti ad ordinamento provinciale garantiscono il rispetto della toponomastica ladina, mòchena e cimbra.
2. Per ciascuna comunità di minoranza linguistica della provincia di Trento è costituito un repertorio dei toponimi, che rappresenta lo strumento ufficiale per la corretta denominazione dei territori cui si riferisce. Il repertorio dei toponimi è approvato ed aggiornato sentita la rispettiva commissione toponomastica.
3. Il repertorio dei toponimi è distinto per comuni e per comuni catastali, comprende per le singole località la denominazione in lingua minoritaria e la corrispondente denominazione in lingua diversa da quella di minoranza della quale si renda opportuno il mantenimento in quanto diffusamente conosciuta a livello nazionale o internazionale.
4. I repertori sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e costituiscono parte del dizionario toponomastico trentino di cui alla legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 (Disciplina della toponomastica).
5. Gli enti di cui al comma 1 adeguano la toponomastica di loro competenza ai contenuti del relativo repertorio.
6. Fatte salve le denominazioni dei comuni, le indicazioni e le segnalazioni relative a località e toponimi di minoranza sono di regola espresse nella sola denominazione ladina, mòchena o cimbra. Possono essere redatte anche nel corrispondente nome italiano, se questo è registrato nel rispettivo repertorio dei toponimi, con pari dignità grafica.
7. Nei territori delle popolazioni di minoranza, le indicazioni stradali riportano le denominazioni nella lingua minoritaria e in italiano con pari dignità grafica.
Art. 20
Denominazione delle frazioni, strade, piazze ed edifici pubblici
1. La denominazione di nuove frazioni o la modifica della denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei comuni di cui all’articolo 3 avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 7 della legge provinciale n. 16 del 1987.
2. A questo fine, sulle domande relative alla comunità ladina delibera il Comun general de Fascia sentito il parere della commissione toponomastica ladina; sulle domande relative alla comunità mòchena e alla comunità cimbra delibera la Giunta provinciale sentito il parere rispettivamente della commissione toponomastica mòchena o di quella cimbra.
3. Se la domanda è accolta, la denominazione è fissata con decreto rispettivamente del Presidente del Comun general de Fascia o del Presidente della Provincia, ed ha effetto dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. Le deliberazioni comunali relative alla denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici sono soggette per la comunità ladina all’approvazione del Comun general de Fascia, sentito il parere della commissione toponomastica ladina; per le comunità mòchena e cimbra all’approvazione della Giunta provinciale, sentito il parere della commissione toponomastica rispettivamente mòchena o cimbra.
5. Nessuna strada o piazza pubblica, nessun edificio pubblico, monumento, lapide o altro ricordo permanente situato in luogo pubblico o aperto al pubblico può essere dedicato a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, salvo deroga che può essere concessa in casi eccezionali e per persone particolarmente benemerite. Questa disposizione non si applica ai monumenti, lapidi e ricordi situati nei cimiteri né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori.
Art. 21
Cartografia del territorio provinciale
1. Il corredo toponomastico della cartografia del territorio provinciale di cui alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 5 (Formazione della carta tecnica generale del territorio provinciale), riporta i toponimi dei territori delle popolazioni di minoranza secondo le risultanze del relativo repertorio. In mancanza del repertorio si fa riferimento alle ricerche effettuate dai rispettivi istituti culturali per la formazione del repertorio medesimo o del dizionario toponomastico trentino.
2. La cartografia dei territori delle popolazioni di minoranza e i relativi atti di competenza degli enti di cui all’articolo 6 si adeguano ai repertori dei toponimi di minoranza.
Capo III
Cultura e informazione
Art. 22
Sostegno alle attività di promozione della lingua e della cultura
1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza della provincia di Trento hanno diritto, secondo quanto previsto da questa legge, al sostegno delle proprie iniziative ed attività culturali e ricreative.
2. La Provincia, il Comun general de Fascia, i comuni di cui all’articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità sostengono le attività di carattere culturale e ricreativo delle popolazioni di minoranza, prevedendo misure particolari per le attività che hanno diretta rilevanza per le politiche di promozione linguistica, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle rispettive popolazioni di minoranza.
3. Per i fini di cui al comma 2, gli enti di cui al comma 2 determinano la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi.
Art. 23
Sostegno all’editoria e informazione
1. I cittadini appartenenti alle popolazioni di minoranza hanno diritto di avere informazioni sia scritte che audiovisive nella lingua propria di ciascuna comunità, secondo quanto previsto da questa legge.
2. Il Comun general de Fascia, i comuni di cui all’articolo 3 anche in forma associata e le loro comunità sostengono, sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto delle altre fonti di finanziamento, l’editoria e l’informazione in lingua minoritaria e ne favoriscono la diffusione anche al di fuori del proprio territorio.
3. A questo scopo, gli enti di cui al comma 2 determinano la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi a livello locale.
4. Al fine di garantire la presenza sul territorio provinciale di mezzi di informazione in lingua minoritaria, favorendo l’innovazione tecnologica e la divulgazione anche al di fuori del territorio provinciale, la Giunta provinciale approva un programma di interventi di durata non superiore a quella della legislatura. Il programma è elaborato sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto sia del sostegno all’informazione in lingua minoritaria posto in essere dagli enti di cui al comma 2 sia delle proposte eventualmente pervenute dagli istituti culturali per le popolazioni di minoranza e dagli enti di cui al comma 2. Il programma è attuato nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, individua gli obiettivi da conseguire, le attività e le iniziative da svolgere nonché i soggetti attuatori, è sottoposto al parere della conferenza delle minoranze ed è finanziato con il fondo previsto dall’articolo 24.
5. Per i fini di cui al comma 4, la Provincia promuove il coordinamento con gli interventi di competenza della Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol anche mediante accordi pluriennali.
6. La Giunta provinciale, previo parere della conferenza delle minoranze, è autorizzata a stipulare convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo al fine di assicurare, a mezzo di trasmissioni radiotelevisive, la promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra attraverso:
a) la captazione e la diffusione nel territorio provinciale di programmi radiotelevisivi nelle lingue dell’area culturale europea;
b) la diffusione nei territori dei comuni indicati all’articolo 3 delle trasmissioni in lingua tedesca e ladina realizzate nell’ambito delle convenzioni di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva).
7. Per le medesime finalità la Giunta provinciale è autorizzata inoltre, previo parere della conferenza delle minoranze, a stipulare appositi accordi con le emittenti locali.
Titolo III
Sostegno economico e finanziario
Art. 24
Fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza
1. E‘ istituito un fondo provinciale per la tutela delle minoranze linguistiche locali, finalizzato al finanziamento di progetti e di iniziative di salvaguardia e promozione delle caratteristiche etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra residenti nel territorio della provincia di Trento.
2. In relazione alle finalità e alle disponibilità del fondo, con deliberazione della Giunta provinciale, adottata su conforme parere della conferenza delle minoranze, sono determinate:
a) la quota destinata al finanziamento degli interventi di sostegno all’informazione in lingua minoritaria ai sensi dell’articolo 23;
b) le quote destinate a interventi attuati direttamente dalla Provincia;
c) le quote da riservare al finanziamento di progetti e di iniziative, anche elaborati dalle associazioni di cui all’articolo 22, comma 2, particolarmente significativi ai fini della tutela delle minoranze linguistiche, individuati dalla Giunta provinciale e proposti da amministrazioni locali, istituzioni scolastiche e istituti culturali provinciali nonché al finanziamento di progetti presentati dagli enti locali o da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);
d) la quota da destinare al finanziamento delle attività previste dall’articolo 25. (6)
3.Titolo IV
Gruppo linguistico ladino
Art. 25
Attività culturali e di politica linguistica
1. Secondo quanto stabilito dall’articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006, nel territorio dei comuni ladini il Comun general de Fascia esercita le funzioni amministrative della Provincia in materia di usi e costumi locali e di istituzioni culturali di carattere locale, di manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali nonché di tutela, promozione e conservazione della lingua ladina. Il Comun general de Fascia esercita queste funzioni sentito il parere della consulta ladina.
2. Il Comun general de Fascia provvede in particolare, avvalendosi della consulta ladina, alle azioni di pianificazione linguistica necessarie alla tutela e alla valorizzazione della lingua ladina.
Art. 26
Consulta ladina
1. La consulta ladina è nominata dal Comun general de Fascia per la durata del mandato amministrativo ed è composta da non più di dieci membri. Ne fanno comunque parte:
a) il Presidente del Comun general de Fascia o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un funzionario del Comun general de Fascia esperto in materia di politica linguistica;
c) un rappresentante designato dall’Istituto culturale ladino – Istitut cultural ladin „Majon di Fascegn“;
d) il sorastant de la scola ladina o suo delegato;
e) un rappresentante designato dall’Azienda per il turismo della Val di Fassa;
f) due rappresentanti designati dall’Union di ladins de Fascia di cui uno scelto fra esponenti dell’associazionismo culturale della Val di Fassa.
2. E‘ compito della consulta ladina analizzare le istanze e i bisogni espressi dalla comunità ladina in ordine alla promozione della lingua, valutare le attività in essere e monitorarne l’efficacia, individuare le necessità, assegnare le priorità ed elaborare conseguentemente le linee di politica linguistica da adottare ai fini della tutela e valorizzazione della lingua ladina.
3. La consulta ladina propone al Comun general de Fascia un piano organico di interventi articolato per tipologie e modalità di accesso alle risorse e distinto in progetti strategici, attività ordinarie e sostegno ad iniziative puntuali proposte da enti ed associazioni.
4. Per l’attuazione del piano organico degli interventi il Comun general de Fascia utilizza risorse proprie e si attiva per reperire ulteriori risorse in base alle norme provinciali, regionali, statali ed europee vigenti in materia di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche.
5. Per i fini di cui al comma 4 il Comun general de Fascia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati ritenuti idonei.
6. Il Comun general de Fascia definisce le modalità di organizzazione e funzionamento della consulta ladina.
Art. 27
Toponomastica ladina
1. Secondo quanto stabilito dall’articolo 19 della legge provinciale n. 3 del 2006, il Comun general de Fascia esercita le funzioni amministrative della Provincia in materia di toponomastica.
2. Le relative deliberazioni, comprese quelle riguardanti l’approvazione, la modifica e l’aggiornamento del repertorio dei toponimi delle località ladine, sono adottate sentito il parere della commissione toponomastica ladina.
Art. 28
Commissione toponomastica ladina
1. La commissione toponomastica ladina è nominata dal Comun general de Fascia per la durata del mandato amministrativo ed è composta da:
a) due rappresentanti del Comun general de Fascia, di cui uno con funzioni di presidente;
b) un rappresentante designato dall’Istituto culturale ladino – Istitut cultural ladin „Majon di Fascegn“;
c) un rappresentante designato dall’Union di ladins de Fascia;
d) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.
2. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, ed è integrata dal sindaco del comune interessato o da un suo rappresentante.
3. Funge da segretario della commissione un dipendente del Comun general de Fascia.
4. La commissione toponomastica ladina propone al Comun general de Fascia l’adozione degli atti relativi alla formazione, all’aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi ladini, sulla base delle ricerche effettuate dall’Istituto culturale ladino – Istitut cultural ladin „Majon di Fascegn“.
5. La commissione esprime parere al Comun general de Fascia sulla denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei comuni ladini; esprime altresì parere al Comun general de Fascia sulle deliberazioni dei comuni ladini riguardanti la denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici.
6. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 2 sono corrisposti a cura del Comun general de Fascia i compensi stabiliti per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge provinciale n. 16 del 1987.
Art. 29
Accesso al pubblico impiego
1. Secondo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993, i candidati in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua ladina con le modalità di cui all’articolo 18 hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi, nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, e nelle procedure di mobilità bandite dagli enti locali delle località ladine nonché dallo Stato, dalla Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol, dalla Provincia, dagli enti ad ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale e dai concessionari di pubblici servizi, limitatamente alla copertura dei posti vacanti negli uffici aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento.
2. Il Comun general de Fascia e gli enti di cui al comma 1 garantiscono negli uffici aventi sede nelle località ladine della provincia di Trento la presenza di personale in grado di rendere effettivi i diritti previsti dall’articolo 16. A tale personale si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 3 di questo articolo.
3. I dipendenti degli enti e delle amministrazioni che si sono avvalsi delle procedure di cui al comma 1 sono tenuti all’uso della lingua ladina. La contrattazione collettiva per il personale degli enti locali e degli enti ad ordinamento provinciale operante nei comuni di cui all’articolo 3 stabilisce l’entità della specifica indennità per quanti utilizzano la lingua di minoranza e sono in possesso dell’attestato di conoscenza di tale lingua.
Titolo V
Minoranze germanofone
Art. 30
Rappresentanza istituzionale della popolazione mòchena
1. Almeno una volta all’anno è convocata una riunione congiunta dei consigli comunali dei comuni di Fierozzo – Vlarotz, Frassilongo – Garait, Palù del Fersina – Palai en Bersntol. Tale organismo, denominato in seguito assemblea mòchena, ha il compito di valutare lo stato di attuazione delle politiche per la tutela e la valorizzazione della popolazione mòchena e di stabilire i relativi indirizzi generali ai quali i provvedimenti di competenza dei comuni e della rispettiva comunità debbono attenersi.
2. Le funzioni di presidente e di vicepresidente dell’assemblea sono svolte, a rotazione annuale, da ciascun sindaco dei comuni mòcheni. Il presidente dell’assemblea mòchena partecipa al Consiglio delle autonomie locali e a tutti gli organismi nei quali è prevista la presenza di un sindaco o di un rappresentante della popolazione mòchena.
3. I sindaci dei comuni di Fierozzo – Vlarotz, Frassilongo – Garait, Palù del Fersina – Palai en Bersntol compongono il consiglio mòcheno, organo presieduto dal presidente dell’assemblea.
4. Il consiglio mòcheno esprime, a maggioranza, un parere obbligatorio e vincolante su provvedimenti e deliberazioni, o parti di esse, che riguardano esclusivamente o prevalentemente la comunità mòchena assunte dalla comunità. Si prescinde da tale parere se non fornito entro trenta giorni dalla data della richiesta.
5. Le modalità per la convocazione e il funzionamento dell’assemblea mòchena e del consiglio mòcheno sono stabilite da specifici regolamenti approvati dall’assemblea mòchena a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il regolamento del consiglio può prevedere forme e modalità di un suo funzionamento contestuale con gli organismi della comunità.
Art. 31
Rappresentanza istituzionale della popolazione cimbra
1. Il Consiglio comunale di Luserna – Lusérn ha il compito di valutare lo stato di attuazione delle politiche per la tutela e la valorizzazione della popolazione cimbra e di stabilire i relativi indirizzi generali ai quali i provvedimenti di competenza del comune e della comunità debbono attenersi.
2. Il Sindaco di Luserna – Lusérn o suo delegato partecipa al Consiglio delle autonomie locali e a tutti gli organismi nei quali è prevista la presenza di un rappresentante della popolazione cimbra.
3. Il Consiglio comunale di Luserna – Lusérn esprime, a maggioranza, un parere obbligatorio e vincolante su provvedimenti e deliberazioni, o parti di esse, che riguardano esclusivamente o prevalentemente la comunità cimbra assunte dalla comunità. Si prescinde da tale parere se non fornito entro trenta giorni dalla data della richiesta.
Art. 32
Accesso al pubblico impiego
1. In attuazione degli articoli 01, 1 e 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993, i candidati in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua mòchena o cimbra con le modalità di cui all’articolo 18 hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi, nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, bandite dagli enti locali aventi sede nei comuni di Fierozzo – Vlarotz, Frassilongo – Garait, Palù del Fersina – Palai en Bersntol e di Luserna – Lusérn e nelle procedure di mobilità attivate da tali enti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri enti ad ordinamento provinciale o istituiti con legge provinciale e ai concessionari di pubblici servizi per lo svolgimento di attività che vengono attuate prevalentemente nel territorio dei comuni di Fierozzo – Vlarotz, Frassilongo – Garait, Palù del Fersina – Palai en Bersntol e di Luserna – Lusérn.
3. Le comunità e gli altri enti locali che comprendono i territori dei comuni di cui al comma 1 debbono garantire la presenza di personale in grado di rendere effettivi i diritti previsti dall’articolo 16. A tale personale si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 2 di questo articolo.
4. I dipendenti degli enti e delle amministrazioni che si sono avvalsi delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 sono tenuti all’uso della lingua di minoranza. La contrattazione collettiva per il personale degli enti locali e degli enti ad ordinamento provinciale operante nei comuni di cui all’articolo 3 stabilisce l’entità della specifica indennità per quanti utilizzano la lingua di minoranza e sono in possesso dell’attestato di conoscenza di tale lingua.
Art. 33
Commissione toponomastica mòchena
1. Ai fini dell’applicazione della legge provinciale n. 16 del 1987 nel territorio dei comuni di Fierozzo – Vlarotz, Frassilongo – Garait e Palù del Fersina – Palai en Bersntol, la commissione provinciale per la toponomastica è sostituita dalla commissione toponomastica mòchena.
2. La commissione toponomastica mòchena è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composta da:
a) tre rappresentanti designati dall’assemblea mòchena, di cui uno con funzioni di presidente;
b) un rappresentante designato dall’Istituto mòcheno – Bersntoler Kulturinstitut;
c) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.
3. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti, ed è integrata dal sindaco del comune interessato o da un suo rappresentante.
4. Funge da segretario un dipendente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.
5. La commissione propone alla Giunta provinciale l’adozione degli atti relativi alla formazione, all’aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi mòcheni, sulla base delle ricerche effettuate dall’Istituto mòcheno – Bersntoler Kulturinstitut.
6. La commissione esprime parere alla Giunta provinciale sulla denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione delle frazioni esistenti nei territori dei comuni mòcheni; esprime altresì parere sulle deliberazioni dei comuni mòcheni riguardanti la denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici.
7. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 3 sono corrisposti a cura della Giunta provinciale i compensi stabiliti per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge provinciale n. 16 del 1987.
Art. 34
Commissione toponomastica cimbra
1. Ai fini dell’applicazione della legge provinciale n. 16 del 1987 nel territorio del comune di Luserna – Lusérn, la commissione provinciale per la toponomastica è sostituita dalla commissione toponomastica cimbra.
2. La commissione toponomastica cimbra è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composta da:
a) due rappresentanti designati dal Comune di Luserna – Lusérn, di cui uno con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti designati dall’Istituto cimbro – Kulturinstitut Lusérn;
c) il dirigente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.
3. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti.
4. Funge da segretario un dipendente del servizio provinciale competente in materia di toponomastica.
5. La commissione propone alla Giunta provinciale l’adozione degli atti relativi alla formazione, all’aggiornamento e alla modifica del repertorio dei toponimi cimbri, sulla base delle ricerche effettuate dall’Istituto cimbro – Kulturinstitut Lusérn.
6. La commissione esprime parere alla Giunta provinciale sulla denominazione di nuove frazioni e sulla modifica della denominazione delle frazioni esistenti nel territorio del comune di Luserna – Lusérn; esprime altresì parere sulle deliberazioni del Comune di Luserna – Lusérn riguardanti la denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici.
7. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 3 sono corrisposti a cura della Giunta provinciale i compensi stabiliti per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge provinciale n. 16 del 1987.
Art. 35 (7)
Art. 36 (8)
Titolo VI
Disposizioni finali e transitorie
Art. 37
Attuazione e abrogazioni
1. Fino all’istituzione del Comun general de Fascia e delle comunità nel cui territorio sono compresi i comuni mòcheni e cimbro, le rispettive funzioni previste da questa legge sono esercitate, in quanto compatibili, dal Comprensorio ladino di Fassa e dal Comprensorio Alta Valsugana.
omissis (9)
Art. 38
Norme finanziarie
1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell’allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2008-2010, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.
2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).
Tabella A
omissis (10)
NOTE
(1) In base all’art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve „legge provinciale sulle minoranze linguistiche“, individuato dall’allegato A della l.p. n. 16 del 2008.
(2) Vedi anche l’art. 1 della l.p. 30 luglio 2008, n. 13.
(3) Articolo così modificato dall’art. 1 della l.p. 31 maggio 2012, n. 12.
(4) Articolo così modificato dall’art. 17 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.
(5) Articolo così sostituito dall’art. 74 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18. Per attuarne il comma 1, nel testo vigente prima della sostituzione, era stato emanato il d.p.p. 23 ottobre 2008, n. 48-155/Leg.
(6) Articolo così modificato dall’art. 17 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25. Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 20 giugno 2013, n. 1255.
(7) Articolo modificativo degli articoli 2, 3, 4 e 6 della l.p. 15 giugno 2005, n. 7; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest’ultima legge.
(8) Articolo modificativo degli articoli 17 e 19 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest’ultima legge.
(9) Commi abrogativi della l.p. 28 ottobre 1985, n. 17, dell’art. 36 della l.p. 30 luglio 1987, n. 12, della l.p. 30 agosto 1999, n. 4, dell’art. 26 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dell’art. 7 della l.p. 25 luglio 2002, n. 9, dell’art. 9 della l.p. 23 luglio 2004, n. 7, dell’art. 8 della l.p 10 febbraio 2005, n. 1, modificativi degli articoli 2, 9, 11 e abrogativi del capo III della l.p. 27 agosto 1987, n. 16 (il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest’ultima legge).
(10) Disposizioni finanziarie.
Piemont – Regionalstatut Nr. 1 vom 04.03.2005
ART. 7
(Patrimonio culturale)
1. La Regione valorizza le radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare, salvaguarda l’identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura.
2. La Regione coopera con lo Stato, nei limiti e con le modalità previste dalla legge statale, alla tutela dei beni culturali.
3. La Regione salvaguarda le minoranze culturali e religiose nel rispetto delle diversità.
4. La Regione tutela e promuove l’originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser.
5. La Regione valorizza il legame con la comunità dei piemontesi nel mondo, sostiene i rapporti culturali ed economici, favorisce il più ampio processo di conservazione delle radici delle identità storico-piemontesi.“
Esiste anche una legge specifica in materia di „Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte“ (Legge Regionale n. 11 del 7 aprile 2009).
La legge ha avuto un giudizio di illegittimità costituzionale per quanto riguarda il rimando alla così definita „lingua piemontese“ nell’articolo 1, per cui può essere utile e opportuno inserire (così come avviene sul sito stesso della Regione Piemonte) l’articolo nella forma in cui te lo riporto qui sotto:
ART. 1
(Finalità )
1. La Regione, nello spirito degli articoli 3, 6 e 9 della Costituzione ed in attuazione degli articoli 4 e 7 dello Statuto, tutela e valorizza [la lingua piemontese,] l’originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, promuovendone la conoscenza. Nota: la Corte Costituzionale con sentenza n. 170/2010 dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’articolo 1, limitatamente alle parole „la lingua piemontese,“.
2. La Regione considera tale impegno parte integrante dell’azione di tutela e valorizzazione della storia e della cultura regionale e lo conforma ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione, nonché a quelli che sono alla base degli Atti internazionali in materia, in particolare della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1992, e della Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995.
3. La Regione si attiene alle procedure delineate dall‘ articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), relativamente agli ambiti territoriali.“
Autonome Region Trentino-Südtirol – Initiativen zur Förderung der europäischen Integration & Bestimmungen zur Durchführung besonderer Aktivitäten von regionalem Interesse
DPRA VOM 19. JULI 1995, NR. 12/L und REGIONALGESETZ VOM 26. APRIL 1997, NR. 4
Art. 1
Zielsetzungen des Gesetzes
(Art. 1 des Regionalgesetzes vom 2. Mai 1988, Nr. 10)
(1) Die Region verwirklicht, fördert und unterstützt in Abstimmung mit den Initiativen, die von den autonomen Provinzen Trient und Bozen aufgrund eigener Gesetze ergriffen werden, im Rahmen ihrer statutarischen Zuständigkeiten, deren wesentlicher Bestandteil der Grundsatz des Schutzes der deutschen und ladinischen sprachlichen Gemeinschaften ist, Maßnahmen zur Förderung der politischen Integration Europas.
Art. 2
Anwendungsbereich des Gesetzes
(Art. 2 des Regionalgesetzes vom 2. Mai 1988, Nr. 10;
Art. 2 des Regionalgesetzes vom 25. Juni 1995, Nr. 4;
Art. 1 des Regionalgesetzes vom 26. April 1997, Nr. 4)
a) beteiligt sich die Region an Gremien und Vereinigungen, die zwischen den Regionen, den autonomen Provinzen und den Gemeinden im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Europäischen Gemeinschaft und des Europarates gebildet wurden;
b) fördert und unterstützt sie die Verbreitung der Themenkreise um die europäische Integration;
c) fördert sie die interregionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit;
d) fördert sie Initiativen zur Aufwertung der ethnischen Gruppen und der Sprachminderheiten; sie unterstützt, gegebenenfalls durch ihre Mitgliedschaft, Vereinigungen und Institute, die sich mit derartigen Thematiken beschäftigen, sofern diese auf demokratische Art und Weise und mit dem Ziel der Solidarität zwischen den europäischen Völkern vorangetrieben werden, insbesondere mit Hinblick auf die deutschsprachige und die ladinischsprachige Minderheit sowie die Minderheit der Fersentaler und der Zimbern;
e) kann sie den autonomen Provinzen Beiträge für Projekte gewähren, die diese der Regionalregierung zur Verwirklichung von Initiativen im Sinne von Artikel 1 unterbreiten;
f) kann sie den Gemeinden und den Formen der zwischengemeindlichen Zusammenarbeit gemäß dem Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1, in deren Gebiet sich Sprachminderheiten befinden, Beiträge für Projekte gewähren, die diese Einrichtungen der Regionalregierung zur Verwirklichung von Initiativen im Sinne des Buchstaben d) unterbreiten;
g) erarbeitet sie Vorschläge und verwirklicht Initiativen zum Ausbau des Vorzugsabkommens zwischen der Region Trentino-Südtirol und den Bundesländern Tirol und Vorarlberg, und zwar mit besonderem Hinblick auf die Zielsetzungen des Madrider Rahmenübereinkommens über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und des diesbezüglichen Durchführungsabkommens zwischen Österreich und Italien;
h) unterstützt sie die Studien- und Forschungstätigkeit, den Erfahrungsaustausch, die Informationstätigkeit und Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Einigung Europas;
i) kann sie Einrichtungen beitreten, die europabezogene Zielsetzungen haben oder auf die interregionale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit abzielen;
j) beteiligt sie sich an der Finanzierung von technischen Einrichtungen und Anlagen einschließlich des Ankaufs von Gütern, die der Verwirklichung von Initiativen seitens Körperschaften, Instituten und Vereinigungen zur Aufwertung der ethnischen Minderheiten und zur Förderung der Freundschaft, der Integration und des Friedens unter den Völkern, unter anderem auch durch eine Vertiefung der historischen Kenntnisse, und zwar vorrangig hinsichtlich der Verbreitung von Fernseh- und Rundfunksendungen in italienischer, deutscher und ladinischer Sprache in den Ländern des “Accordino” Trentino-Südtirol, Tirol und Vorarlberg und der Verbreitung von Programmen, die die politische Integration und die kulturelle Identität Europas fördern;
l) entfaltet sie im besonderen Tätigkeiten und Initiativen, um die Zusammenarbeit und gute Nachbarschaft zwischen den Regionen und Bevölkerungen des Alpenraums zu festigen und zu vertiefen;
m) wirkt sie in allen Gremien, in denen sie vertreten ist, darauf hin, daß im europäischen Rahmen auch die weniger verbreiteten Sprachen und Kulturen in ihrer Eigenart geachtet, geschützt und aufgewertet werden, damit ein Europa der Vielfalt erhalten bleibe;
n) fördert sie die Initiativen zur Stärkung der kulturellen europäischen Identität unter den Jugendlichen;
o) fördert sie die Partnerschaften zwischen den Gemeinden oder anderen Lokalkörperschaften mit jenen der Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft und des Europarates;
p) knüpft sie Beziehungen zu den europäischen Organisationen sowie Vertretungen und Vereinigungen europäischer Volksgruppen und Minderheiten, mit Ausnahme jener, denen eine neonazistische, neofaschistische oder rassistische Ideologie oder Geistesströmung zugrunde liegt.
(2) Die Maßnahmen gemäß Buchstabe d) und i) laut Absatz 1. können die Unterstützung besonderer Initiativen und die Ausgaben für die Tätigkeit von Körperschaften und Vereinigungen betreffen.
Art. 3
Jährlicher Tätigkeitsbericht
(Art. 3 des Regionalgesetzes vom 2. Mai 1988, Nr. 10;
Art. 3 des Regionalgesetzes vom 25. Juni 1995, Nr. 4;
Art. 2 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 2005, Nr. 9)
1. Die Regionalregierung legt dem Regionalrat jährlich innerhalb 31. März einen Abschlussbericht über die im Vorjahr durchgeführte Tätigkeit zur europäischen Integration vor, wobei sie auf das entsprechende Jahresprogramm Bezug nimmt.
Art. 4
Aufgehoben
(Art. 2 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 2005, Nr. 9)
Art. 5
Verwirklichung der Initiativen
(Art. 6 des Regionalgesetzes vom 2. Mai 1988, Nr. 10;
Art. 9 und 10 des Regionalgesetzes vom 25. Juni 1995, Nr. 4)
(1) Zur Verwirklichung der direkt von der Region vorangetriebenen Initiativen gemäß Artikel 2 ist die Regionalregierung dazu ermächtigt, durch einen eigenen Ansatz im Haushalt der Region direkte Finanzierungen zu verfügen.
(2) Die Regionalregierung ist ferner zur Gewährung von Finanzierungen für Initiativen ermächtigt, welche unter die im Artikel 2 angeführten fallen, die von Gemeinden, von anderen öffentlichen Körperschaften oder Körperschaften und Vereinigungen verwirklicht werden, welche die Zielsetzungen nach Artikel 1 verfolgen.
(3) Die Regionalregierung setzt mit eigener Durchführungsverordnung die Richtlinien und die Einzelheiten für die Gewährung der Finanzierungen gemäß Absatz 2 fest.
(4) Die Träger einer durch die Finanzierungen laut Absatz 2 unterstützten Tätigkeit sind dazu angehalten, der Regionalverwaltung die entsprechenden Unterlagen über die abgewickelten Tätigkeiten auch zur allfälligen Veröffentlichung der erzielten Ergebnisse zur Verfügung zu stellen.
Art. 6
Verwaltungsverfahren
(Art. 7 des Regionalgesetzes vom 2. Mai 1988, Nr. 10;
Art. 5, 9 und 10 des Regionalgesetzes vom 25. Juni 1995, Nr. 4)
(1) Die Gesuche zur Erlangung der Finanzierungen im Sinne des Artikels 5 müssen von den Betroffenen innerhalb jener Fristen eingebracht werden, die mit Durchführungsverordnung festgelegt werden. Die Gesuche, die beim Präsidium der Regionalregierung einzureichen sind, müssen mit folgenden Unterlagen versehen sein:
a) beim erstmaligen Antrag mit gleichlautender Abschrift des Gründungsaktes und der allfälligen Satzung, falls es sich um öffentliche Träger handelt, sofern sie sich von den lokalen Körperschaften und von privaten Trägern unterscheiden;
b) mit einem ausführlichen Bericht über die durchgeführte und geplante Tätigkeit;
c) mit einem Voranschlag der Ausgaben für die Durchführung der Initiativen, um deren Finanzierung angesucht wird.
(2) Die Auszahlung der Finanzierung wird mit Dekret des Präsidenten der Regionalregierung nach Verwirklichung der Initiative und nach Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Unterlagen verfügt.
Art. 7
Gewährung von Vorschüssen
(Art. 6 des Regionalgesetzes vom 25. Juni 1995, Nr. 4;
Art. 3 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 6. Dezember 2005, Nr. 9)
(1) Mit Beschluß der Regionalausschusses können Vorschüsse im Höchstausmaß von 90 Prozent des gewährten Beitrages ausgezahlt werden.
(2) Falls festgestellt werden sollte, daß der als Vorschuß ausgezahlte Betrag höher als jener ist, der aufgrund der für die endgültige Liquidation des Beitrages vorgelegten Unterlagen zusteht, wird die Eintreibung des nicht geschuldeten Betrages verfügt, wobei die allfällige, im kgl. Dekret vom 14. April 1910, Nr. 639 vorgesehene Zwangseinziehung vorgenommen wird.
Art. 8
Finanzielle Beteiligung der Europäischen Gemeinschaft und des Europarates
(Art. 9 des Regionalgesetzes vom 2. Mai 1988, Nr. 10)
(1) Zur direkten Verwirklichung der Initiativen nach Artikel 2 kann die Regionalregierung die allfällige finanzielle Beteiligung in Anspruch nehmen, die von den zuständigen Organen der Europäischen Gemeinschaft und des Europarates verfügt wurde.
(2) Zu diesem Zweck wird ein eigenes Kapitel im Haushaltsvoranschlag der Einnahmen eingerichtet, das folgende Bezeichnung trägt: „Zuweisungen von seiten der Europäischen Gemeinschaft und des Europarates zur Erreichung der Ziele des Regionalgesetzes «Initiativen zur Förderung der europäischen Integration»“.
Art. 9
Durchführung besonderer Tätigkeiten
(Art. 7 des Regionalgesetzes vom 25. Juni 1995, Nr. 4;
Art. 2 des Regionalgesetzes vom 26. April 1997, Nr. 4)
(1) Die Regionalregierung ist dazu ermächtigt, die für die Durchführung der nachstehenden Tätigkeiten notwendigen Fonds jährlich in besonderen Kapiteln der laufenden Ausgaben bereitzustellen:
a) Organisation von und Beteiligung an Tagungen, Kongressen und weiteren öffentlichen Veranstaltungen und feierlichen Anlässen, die für die Region von besonderem Belang sind. Die Region kann weiters an der Durchführung obgenannter Tätigkeiten mitwirken oder Körperschaften und Vereinigungen finanzielle Unterstützungen für dieselbe gewähren, und zwar auf Grund der Festsetzung von Modalitäten, die mit Beschluß des Regionalausschusses zu genehmigen sind;
b) Maßnahmen für Forschungen, Studien, Erhebungen und für die Veröffentlichung von Zeitschriften sowie für den Ankauf, die Veröffentlichung und die Übersetzung von Monographien und von anderen Texten von regionalem Belang;
c) Beitritt zu Organisationen und zu Körperschaften des kulturellen und des wirtschaftlichen Bereichs;
d) finanzielle Hilfe für die Organisation von Ausstellungen und Kunstveranstaltungen sowie für die Verleihung von Preisen als Anerkennung für verdienstvolle Künstler im Gebiet der Region;
e) Zuweisung von Beiträgen für den Ankauf, die Veröffentlichung und die Übersetzung von Monographien, Studien und Texten von regionalem Belang sowie von Preisen und finanziellen Hilfen für Studien und Veröffentlichungen über die Region betreffende Themenkreise;
f) Maßnahmen zugunsten von Körperschaften, Vereinigungen und Komitees zur Förderung von Tätigkeiten im Interesse der Region und zur Organisation von bzw. zur Beteiligung an Tagungen, Kongressen und weiteren öffentlichen Veranstaltungen und feierlichen Anlässen.
(2) Was die Vorhaben gemäß dem vorstehenden Absatz 1 Buchstabe d), e) und f) anbelangt, werden die Bestimmungen über die Vorlegung von Anträgen zur Erzielung der darin vorgesehenen Vergünstigungen sowie die weiteren Modalitäten zur Zuerkennung genannter Vergünstigungen mit Durchführungsverordnung erlassen.
Art. 10
Finanzbestimmung
(Art. 10 des Regionalgesetzes vom 2. Mai 1988, Nr. 10;
Art. 11 des Regionalgesetzes vom 25. Juni 1995, Nr. 4;
Art. 3 des Regionalgesetzes vom 26. April 1997, Nr. 4)
Vereinheitlichter Text
(Art. 4 des Regionalgesetzes vom 26. April 1997, Nr. 4)
(1) Der Präsident der Regionalregierung wird durch Beschluß der Regierung dazu ermächtigt, die in diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen und die Bestimmungen des mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 19. Juli 1995, Nr. 12/L genehmigten Vereinheitlichten Textes, zu einem Vereinheitlichten Text zusammenzufassen und zu koordinieren.
Venetien – Regionalgesetz Nr. 783 vom 23.12.1994
PROMOZIONE DELLE MINORANZE ETNICHE E LINGUISTICHE DEL VENETO
Art. 1 – Finalità.
1. In coerenza con lo spirito dell’articolo 27 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 881 ed in attuazione dei principi dell‘ articolo 2 dello Statuto, la Regione riconosce nelle comunità etniche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto, le quali aspirano ad un approfondimento delle ragioni della loro identità e allo sviluppo della loro cultura in tutte le sue manifestazioni, un segno di vitalità per la stessa civiltà veneta e uno stimolo al suo arricchimento.
2. A tal fine, la Regione promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle comunità di cui al comma 1 e sostiene finanziariamente le iniziative intese a garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo della loro identità culturale e linguistica.
Art. 2 – Iniziative culturali.
1. Per le finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente, contributi agli organismi di cui all’articolo 3 per la realizzazione di iniziative riguardanti:
a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche che legano le comunità al proprio territorio;
b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione di studi, ricerche e documenti, l’istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica;
c) la costituzione e valorizzazione di musei locali o di istituti culturali specifici;
d) l’organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie delle comunità.
Art. 3 – Soggetti beneficiari.
1. Per la concessione dei contributi di cui all’articolo 2, possono presentare domanda:
a) la Federazione tra le Unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione Veneto;
b) un comitato rappresentativo delle associazioni culturali cimbre regolarmente costituite, dei Sette Comuni dell’altopiano di Asiago, dei tredici comuni della Lessinia e della zona del Cansiglio;
c) un comitato composto dalle rappresentanze della comunità germanofona di Sappada;
d) un comitato rappresentativo delle associazioni culturali friulane del portogruarese regolarmente costituite. (1)
d bis) associazioni culturali regolarmente costituite di eventuali comunità etniche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d) prevalenti in un determinato territorio. (2)
Art. 4 – Presentazione delle domande.
1. Le domande di contributo per le iniziative previste dall’articolo 2 sono presentate dai soggetti di cui all’articolo 3, al Presidente della Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno e devono essere corredate:
a) da una relazione illustrativa delle iniziative da realizzare;
b) dal preventivo di spesa per ogni singola iniziativa con l’indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di altri enti o privati.
Art. 5 – Erogazione del contributo.
1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, accertata la rispondenza delle domande alle iniziative di cui all‘ articolo 2, approva il riparto dei contributi tra i soggetti beneficiari, sulla base della disponibilità finanziaria annuale prevista nello specifico capitolo di spesa, tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle comunità etniche e linguistiche.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, il legale rappresentante dell’organismo richiedente deve presentare al Presidente della Giunta regionale una dichiarazione di accettazione. Entro il 31 dicembre dell’esercizio successivo a quello di riferimento, deve essere presentata la relazione anche contabile delle attività svolte e, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la rendicontazione dell’utilizzo del contributo regionale.
3. L’erogazione del contributo è disposta in due soluzioni:
a) l’80 per cento in acconto, alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 2;
b) il 20 per cento a saldo, alla presentazione della relazione attestante l’attività svolta e della rendicontazione dell’utilizzo del contributo regionale.
4. La concessione del contributo può essere revocata, ai sensi dell‘ articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche, con deliberazione della Giunta regionale qualora:(3)
a) non intervenga, entro il termine stabilito al comma 2, l’accettazione del contributo;
b) non venga presentato, nel termine prescritto, il rendiconto oppure vengano accertate irregolarità od omissioni nello stesso.
5. La revoca della concessione del contributo, disposta nei casi di cui al comma 4, comporta il recupero delle somme eventualmente erogate.
Art. 6 – Istituto Regionale di Cultura Ladina.
1. La Regione favorisce la costituzione di un Istituto Regionale di Cultura Ladina, tra le associazioni culturali ladine e gli enti locali interessati.
Art. 7 – Abrogazione.
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60 ;
b) la legge regionale 22 maggio 1984, n. 24 ;
c) il terzo comma dell‘ articolo 6 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 così come introdotto dall’articolo unico della legge regionale 5 marzo 1987, n. 8 ;
d) il primo comma dell‘ articolo 10 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 , limitatamente all’espressione „Fanno eccezione le iniziative riguardanti le diverse peculiarità etnico-linguistiche della Regione con particolare riferimento alle aree cimbra, ladina, e tedesca per le quali il contributo può essere concesso fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.“.
Art. 8 – Norma transitoria.
1. La legge regionale 23 dicembre 1983, n. 60 , così come modificata dalla legge regionale 22 maggio 1984, n. 24 , e gli articoli 6, terzo comma e 10, primo comma della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 , continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l’esecuzione degli impegni di spesa già assunti in base alle predette leggi.
Art. 9 – Interventi per l’anno 1994.
1. Per l’anno 1994 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare i seguenti contributi:
a) lire 240.000.000 per iniziative culturali di cui alla presente legge alla Federazione tra le Unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione Veneto;
b) lire 45.000.000 alle Associazioni dei Cimbri, da destinare alla costituzione del Comitato previsto alla lettera b), comma 1 dell‘ articolo 3 e per iniziative culturali di cui alla presente legge, con il seguente riparto:
1) lire 15 milioni al Curatorium Cimbricum Veronense;
2) lire 15 milioni all’Istituto di Cultura Cimbra A. Del Pozzo di Roana;
3) lire 15 milioni all’Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio;
c) lire 15.000.000 al Comune di Sappada per la costituzione del Comitato di cui alla lettera c), comma 1 dell‘ articolo 3 e per iniziative culturali della Comunità germanofona.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al comma 1 devono presentare alla Giunta regionale una relazione delle iniziative finanziate ai sensi del presente articolo.
Art. 10 – Norma finanziaria.
omissis (4)
Art. 11 – Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell‘ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(1) Lettera così sostituita da comma 1 art. 73 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .
(2) Lettera aggiunta da comma 2 art. 73 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .
(3) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall’art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
(4) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
Aostatal – Verfassungsrecht Nr. 4 vom 26.02.1948
TITOLO VI LINGUA E ORDINAMENTO SCOLASTICO
Art. 38
Nella Valle d’Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana.
Gli atti pubblici possono essere redatti nell’una o nell’altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.
Le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese.
Art. 39
Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla Regione, all’insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana.
L’insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese.
Art. 40
L’insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali.
Tali adattamenti, nonché le materie che possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi, sentite Commissioni miste composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti del Consiglio della Valle e di rappresentanti degli insegnanti.
Art. 40 -bis
Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati con legge regionale (29)hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali.
Alle popolazioni di cui al primo comma è garantito l’insegnamento della lingua tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessità locali.“
Nota:
È da notare che ‚articolo 48bis è stato inserito dall’articolo 2 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.